STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE CASA DEL CINEMA

TITOLO I
Articolo 1
Costituzione, Durata e Sede
E’ costituita un’Associazione culturale denominata “Casa del Cinema di Trieste”.
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Essa cesserà se espressamente se ne deliberi lo scioglimento. L’Associazione ha sede in Trieste.

TITOLO II
Articolo 2
Finalità
L’Associazione si prefigge di contribuire allo sviluppo delle conoscenze, delle ricerche e allo scambio di esperienze nella cultura del cinema e dell’audiovisivo.
L’Associazione si propone inoltre di promuovere attività, compresa quella didattica e formativa, per la migliore diffusione della cultura regionale, nazionale ed estera nei detti settori.
L’Associazione può, nell’ambito dell’attività, promuovere e realizzare, direttamente o in concorso con altri organismi o istituzioni, convegni, incontri, pubblicazioni e altre iniziative promozionali e di collegamento con enti e organismi analoghi, tese a far conoscere e valorizzare il patrimonio culturale nei settori della cultura cinematografica e dell’audiovisivo.
Per queste finalità, l’Associazione si prefigge la gestione permanente della Casa del cinema e dell’audiovisivo di Trieste, individuata nell’edificio di Piazza Duca degli Abruzzi 3 a Trieste, di proprietà della Provincia di Trieste.

TITOLO III
Articolo 3
Soci
Gli Associati, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, sono denominati “Soci”. I soci dell’Associazione Casa del Cinema si distinguono in Soci Fondatori e Soci Sostenitori.
Sono Soci Fondatori coloro i quali hanno contribuito alla formazione dell’Associazione, sottoscrivendone il relativo Atto Costitutivo. Sono Soci Fondatori dell’Associazione: La Cappella Underground, Anno Uno, Maremetraggio, Film Commission FVG, Alpe Adria Cinema, Bonawentura soc.coop., APCLAI.
Possono divenire Soci Sostenitori dell’Associazione: amministrazioni locali, enti di diritto pubblico e privato, associazioni, società e cittadini che concorrano in misura notevole al sostegno finanziario dell’Associazione o che contribuiscano in modo significativo alla promozione in Italia e all’estero della cultura cinematografica.

Articolo 4
Obblighi dei Soci
Tutti i Soci sono tenuti a versare:
a) la quota di adesione costitutiva del fondo di dotazione stabilita annualmente dall’Assemblea;
b) le quote annuali di associazione per i Soci Fondatori e le quote annuali di associazione per i Soci Sostenitori stabilite dal Consiglio Direttivo.
La quota o contributo associativo non è trasmissibile e non è rivalutabile.
I Soci Fondatori possono concorrere all’attività dell’Associazione attraverso la prestazione diretta di servizi o la collaborazione di proprio personale, con modalità stabilite da apposite convenzioni.
I Soci, a qualsiasi categoria appartengano, si impegnano a rispettare tutte le norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti interni dell’Associazione.

TITOLO IV
Articolo 5
Organi associativi
Gli Organi Associativi sono:
l’Assemblea dei Soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Vicepresidente;
il Tesoriere.

TITOLO V
Articolo 6
Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta dai Soci Fondatori e dai Soci Sostenitori. Tutti i Soci, in regola con il versamento delle quote associative, hanno diritto di voto.
Ogni partecipante all’Assemblea ha diritto ad un solo voto. E’ ammesso farsi rappresentare, mediante delega scritta, da altro associato. Ogni socio può portare una sola delega di rappresentanza.
L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione almeno una volta all’anno mediante lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima del giorno della riunione, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento, fatto pervenire al domicilio dei soci, al numero di fax o all’indirizzo di posta elettronica con conferma di lettura. L’avviso di convocazione deve inoltre contenere l’Ordine del giorno della riunione, la data, l’ora e il luogo di svolgimento.
Essa può essere inoltre convocata (in via straordinaria) ogni qualvolta ne facciano richiesta un terzo dei membri del Consiglio Direttivo o un terzo dei soci.
All’Assemblea compete:
approvare il bilancio preventivo annuale ed il conto consuntivo annuale;
approvare le linee programmatiche generali dell’attività;
nominare il Consiglio Direttivo
deliberare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di associazione annuali;
deliberare eventuali modifiche allo Statuto;
deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei soci presenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno la metà dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto disposto ai commi seguenti.
Per le modificazioni allo Statuto è richiesta la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per lo scioglimento dell’Associazione e per la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.

TITOLO VI
Articolo 7
Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo ha il governo e l’amministrazione dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri e resta in carica quattro anni. Del Consiglio Direttivo fanno parte di diritto i Soci Fondatori ognuno rappresentato da un proprio delegato.

Articolo 8
Il primo Consiglio Direttivo e il suo Presidente vengono designati nell’Atto Costitutivo.

Articolo 9
Nella sua prima riunione, il Consiglio Direttivo distribuisce, se lo ritiene opportuno, fra gli altri consiglieri, le altre cariche, fissando per ognuna di esse le funzioni, i compiti, i limiti, le responsabilità.
Le cariche da assegnare sono le seguenti:
un Vicepresidente, che collabora con il Presidente e lo sostituisce a tutti gli effetti, in caso di sua assenza e/o impedimento;
un Tesoriere, con funzioni amministrative e contabili
Tutte le suddette cariche, compresa quella di Presidente, durano quanto dura in carica il Consiglio e sono tutte gratuite.

Articolo 10
Nel caso in cui, nel corso del mandato, per qualsiasi motivo, il numero dei Consiglieri scendesse al di sotto dei previsti, il Consiglio Direttivo procederà alla cooptazione dei mancanti che resteranno in carica fino alla fine del mandato del Consiglio Direttivo, con voto unanime e scegliendoli tra gli associati.

Articolo 11
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno quattro volte l’anno, mediante preavviso scritto di almeno cinque giorni. Il preavviso deve contenere l’ordine del giorno della riunione, il luogo, la data e l’ora.
In caso di urgenza il consiglio potrà essere convocato telefonicamente almeno un giorno prima della data fissata della riunione.
Il Consiglio Direttivo può inoltre essere convocato su richiesta di un terzo dei consiglieri.
Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti. Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo delibera in ordine ai seguenti argomenti:
nomina del Presidente dell’Associazione e delle altre cariche sociali suddette;
bilancio preventivo e conto consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
accettazione di domande di ammissione di nuovi soci e valutazione di eventuali espulsioni di soci per gravi motivi morali o disciplinari o per inosservanza alle norme derivanti dallo Statuto e dai Regolamenti dell’Associazione;
ammontare delle quote di associazione annuali per Soci Sostenitori e Soci Fondatori;
assunzione di personale di ogni ordine e grado e relativo trattamento economico e contrattuale, nonché assegnazione di eventuali incarichi di collaborazione professionale e di consulenza;
stesura del regolamento interno dell’Associazione;
elaborazione delle linee programmatiche generali dell’attività;
stipula di convenzioni;
propone eventuali modifiche statutarie;
approvazione di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente riservati all’Assemblea e ratifica degli atti di propria competenza adottati dal Presidente nei casi di urgenza.
Per la validità delle deliberazione è richiesto il voto favorevole dei due terzi dei presenti.
Il Consiglio Direttivo può affidare a propri componenti specifici incarichi definendo eventuali limiti di spesa.

TITOLO VII
Articolo 12
Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione. Convoca e presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo.
Il Presidente in particolare:
provvede a tutti gli atti di esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
adotta, nei casi di necessità ed urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, fatto salvo l’obbligo di ratifica da parte del Consiglio stesso;
indirizza e assiste l’iniziativa dell’Associazione nei rapporti istituzionali esterni e nei rapporti con i soci.
Il Presidente può delegare in tutto o in parte le proprie funzioni al Vicepresidente. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento di questo ultimo anche con facoltà di firma.

Articolo 13
Vicepresidente
Il Vicepresidente è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Vicepresidente, in caso di assenza o di impedimento del Presidente, ha il compito di esercitare le mansioni di questo ultimo.

Articolo 14
Tesoriere
Il tesoriere è eletto dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente. Il Tesoriere cura la contabilità dell’Associazione, la redazione dei bilanci preventivi dei progetti e la loro rendicontazione di spesa; provvede alla predisposizione dei bilanci e all’attività connessa all’amministrazione, in esecuzione alle delibere dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII
Articolo 15
Durata e rinnovo delle cariche sociali
Tutte le cariche sociali hanno una durata di quattro anni e sono rinnovabili.

TITOLO IX
Articolo 16
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dalle quote di adesione versate, che costituiscono il fondo di dotazione, nonché dalle attrezzature e dai beni mobili e immobili a qualsiasi titolo acquisiti.
Le entrate dell’Associazione sono costituite:
a) dalle quote associative annuali dei Soci;
b) da altri contributi dei Soci;
c) da contributi di altri Enti pubblici e privati;
d) dal reddito di beni costituenti il patrimonio;
e) dai proventi delle manifestazioni, delle pubblicazioni ed in genere dell’attività dell’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che questa sia imposta dalla legge.

Articolo 17
Recesso dei soci
Il recesso dei soci è consentito con preavviso di tre mesi ed ha effetto con lo scadere dell’anno sociale.
L’associato che abbia esercitato il recesso non può recuperare i contributi versati e non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.

Articolo 18
Scioglimento e liquidazione
In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o avente fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23/12/1996 n.662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TITOLO X
Articolo 20
Norme finali
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge in materia.

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